Aliquota Iva sui serramenti

Devo cambiare i serramenti ho diritto all'Iva al 10%? Almeno una volta a settimana al lavoro abbiamo qualche cliente che fa questa domanda.

Ho deciso di scrivere questo articolo per darti un pò d'informazioni e provare a fare chiarezza su argomento dove c'è tanta confusione. 

Sono tutti informazioni che puoi trovare sul sito dell'agenzia dell'entrate io te le riassumo e cerco di parlare nello specifico dei serramenti.

Spero che i consulenti che leggono questo articolo mi perdoneranno se userò un linguaggio non tecnico ma sono convinto che devo essre più "semplice" possibile per provare a farmi capire.

In ogni caso ti consiglio di chiedere anche al tuo consulente fiscale che saprà consigliarti al meglio per il tuo caso specifico.

Ci sono 2 casi che dobbiamo distinguere:

CASO 1
Il primo riguarda l'IVA  quando eseguiamo lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione che è il caso che crea più equivoci e fraintendimenti.
  Ti riporto anche la definizione in "fiscalese": Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Quindi se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. 
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. 
Per i beni forniti  in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – lettere a) e b) dell’art. 31 della Legge 457/78, è necessario distinguere il costo della posa in opera dal costo dei così detti beni significativi, così individuati dal decreto 29 dicembre 1999:
– ascensori e montacarichi
– infissi esterni e interni
– caldaie
– video citofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
– sanitari e rubinetteria da bagno
– impianti di sicurezza

Pensi che sia un pò complicato da comprendere? Ora provo a spiegartelo con parole mie..sperando di non metterti più confusione!

Prima di tutto: gli infissi sono considerato un bene significativo dalle norme, per i beni significativi c'è una disciplina a parte diversa da mattoni, piastrelle, lampadine...

Se chi ti vende le finestre è quello che te le vende quando installi serramenti in una abitazione paghi 2 cose: il montaggio che viene definita prestazioni di servizi dove appunto si può applicare l’Iva ridotta al 10%.

Poi paghi il serramento completo dei suoi accessori cioè  il "bene significativo". La norma dice che per calcolare l'importo dell'iva 
-devi prendere il prezzo del serramento togliere il prezzo del montaggio e calcoli il 22%, 
-sulla parte che hai tolto dal prezzo del serramento cioè l'importo equivalte al prezzo del montaggio devi calcolare il 10%.
La somma dei tre importi ti darà l'aliquota totale.

Purtroppo questo è quello che dice la regola. Non importa se gli altri artigiani emettono fatture "ivate" al 10% qui purtroppo siamo di fronte alla vendita e installazione di un bene significativo.
 

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. 
Il valore residuo del bene deve essere assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%.

Per capire se stiamo eseguendo lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dobbiamo guardare sul permesso edilizio che è stato presentato al comune.

Ti riporto un esempio sperando che ti aiuti nella compresione.
Valore complessivo dell’intervento – sostituzione infissi in un’abitazione 10.000,00

Di cui
-Valore dei beni significativi (serramenti)   8.000,00
-Valore posa in opera       2.000,00 
Si avranno queste aliquote:
Valore della prestazione   2.000,00 al 10%
Valore beni significativi   2.000,00 al 10%
Valore beni significativi   6.000,00 al 22%

Diventa importante sottolineare che il termine manodopera utilizzato dalla norma non riguarda quella utilizzata per costruire l'infisso stesso ma solo per quella utilizzata per montare lo stesso in cantiere. Da qui nascono un sacco di equivoci sul calcolo esatto della manodopera.

CASO 2
L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE 

Questo è il caso in cui tu hai diritto all'Iva al 10% su l'intero importo dei serramenti non solo del montaggio. 

Per accedere a questo diritto devi aver presentato in comune una pratica di "ristrutturazione" o "risamento conservativo". Devi accertarti che sia proprio riportata questa dicitura.
 
Solo i lavori di ristrutturazione e restauro lettere c) e d) dello stesso art. 31 sono soggetti al vecchio regime e tutto l’appalto è agevolato con IVA al 10%, senza la necessità di individuare la presenza di “beni significativi”.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di  restauro, ristrutturazione
    L’aliquota Iva del 10% si applica alle forniture dei beni finiti, che sono quei beni che, sono incorporati nella costruzione, ma conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie). 

    Possiamo ottenere l'agevolazione sia se siamo i commitenti diretti dei lavori, sia se siamo la ditta acquista i materiali per eseguire i lavori di ristrutturazione.

    Spero in questo articolo di aver fatto un pò di chiarezza. Se hai qualche domanda o vuoi fare qualche precisazione mi puoi lasciare un commento.

    Se stai affrontando un intervento di ristrutturazione in un'abitazione e magari hai bisogno di serramenti ti consiglio di dare un'occhiata al sito www.mazziniserramenti.it .
     

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